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Stato
Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

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Art. 23

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Art. 37

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Art. 114

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 39

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Art. 87

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Art. 132

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 27

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 76

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Art. 54

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Art. 103

SS13

Titolo III — Il Governo

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Art. 84

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Art. 52

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Art. 74

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Art. 38

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Art. 49

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Art. 32

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Art. 131

Art. modificato dopo il 1948
Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 1

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Art. 10

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Art. 61

Art. 130

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

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Art. 79

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 17

Art. modificato dopo il 1948
SS25

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

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Art. 6

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Art. 72

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Art. 88

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 59

Art. modificato dopo il 1948
Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

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Art. 106

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Art. 116

Art. modificato dopo il 1948
Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

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Art. 109

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Art. 108

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Art. 73

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Art. 126

Art. modificato dopo il 1948
SS04

Titolo I — Rapporti civili

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Art. 81

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 5

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

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Art. 104

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Art. 97

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 82

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Art. 99

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Art. 118

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 124

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Art. 66

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Art. 85

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Art. 102

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Art. 134

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 67

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Art. 139

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Art. 21

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

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Art. 111

Art. modificato dopo il 1948
Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

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Art. 115

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Art. 63

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Art. 28

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Art. 89

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Art. 137

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Art. 112

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Art. 127

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Art. 135

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 33

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 128

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Art. 2

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Art. 83

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Art. 41

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 15

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Art. 133

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Art. 9

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 22

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Art. 80

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Art. 18

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Art. 58

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 105

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Art. 130

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Art. 25

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Art. 75

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 52

La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

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Art. 57

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 136

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Art. 138

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Art. 119

Art. modificato dopo il 1948
Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

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Art. 121

Art. modificato dopo il 1948
Art. 126

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione dei deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Art. modificato dopo il 1948
Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 90

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Art. 26

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Art. 60

Art. modificato dopo il 1948
Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

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Art. 92

SS21

Titolo VI — Garanzie costituzionali

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Art. 7

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Art. 94

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Art. 42

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. modificato dopo il 1948
Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. modificato dopo il 1948
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Art. 4

SS17

Titolo IV — La Magistratura

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Art. 98

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Art. 113

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Art. 53

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Art. 91

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Art. 78

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